Ormai è veramente difficile affermare una cosa del genere.
Iniziamo con il dire che la Massoneria è l’unica Associazione che, almeno in Italia, richiede esplicitamente ai suoi associati un giuramento di fedeltà allo Stato. Il giuramento tra l’altro recita:
“ … Prometto e giuro di consacrare tutta la mia esistenza al bene e al progresso della mia Patria, al bene e al progresso dell’Umanità … Prometto e giuro di mantenermi sempre onesto, solerte e benemerito cittadino, ossequiente alle leggi dello Stato, amico, membro della mia Famiglia e massone, per abbattere il vizio e propugnare la virtù”.
La Magistratura ha riconosciuto in tutte le inchieste il carattere non segreto delle associazioni massoniche e tutti gli elenchi sono a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.
Moltissime Obbedienze, sia a livello locale che nazionale, hanno targhe ben visibili alle loro sedi, chiari numeri di telefono ed indirizzi, moltissime hanno anche un sito web in Internet, ove chiunque può accedere. Magari riservati sono gli elenchi dei Soci o altre notizie interne per accedere alle quali occorre essere iscritti ed avere una password.
Se da un lato la Massoneria è da considerare un’associazione la cui composizione è riservata, dal punto di vista esoterico il viaggio che ciascuno compie all'interno di se stesso è una esperienza mistica personale che difficilmente può essere descritta. Per il resto tutto potrebbe essere palesato. In altre Nazioni, ad esempio negli Stati Uniti, aderirvi è un grande onore, non dissimile dall' essere iscritto ad un club di prestigio o ad un circolo culturale (e grandissima parte dei Presidenti degli USA sono stati, e sono, Massoni). In Italia l'abolizione del carattere riservato non è stato preso in esame per varie cause: nel passato i Massoni dovevano salvaguardare se stessi dalla vecchia ed ormai abbandonata scomunica del diritto canonico e dalle pesanti vessazioni del Fascismo; attualmente, ancora persiste una larvata forma di discriminazione nei confronti dei Massoni.
Certamente la Massoneria non ha nulla a che fare con le “associazioni segrete” di cui all’art. 18 della Costituzione Italiana: “Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
In proposito, nel 1947, il Partito Repubblicano aveva presentato il seguente emendamento, che era un evidente scudo protettivo della Massoneria; “Sono proibite quelle associazioni, che per tener celata la propria sede, non compiano alcun pubblico atto che accerti della loro esistenza. Per tener celati i principi che esse professano, devono considerarsi associazioni segrete e come tali incompatibili in un regime di libertà". La proposta di revisione, appoggiata da vari parlamentari dei partiti minori, fu respinta per la superiorità numerica della D.C. e del P.C.I.
Il rifiuto dell'emendamento non fu tuttavia interpretato come un attacco contro la Massoneria. Il Presidente on. Tupini, a nome della commissione preposta, aveva precisato che non potevano considerarsi segrete quelle associazioni che non tenevano clandestina la sede ed i principi.
E’ interessante, al riguardo, la sentenza del 15 Novembre 1983 del Tribunale di Roma, Presidente Sammarco ed Estensore Paolini riguardante la denuncia di un alto Ufficiale dei Carabinieri ad un giornalista che ne aveva inserito il nome in una fantomatica Loggia coperta. A parte la condanna del giornalista leggiamo contestualmente:
“...Le organizzazioni massoniche hanno ordinamento statutario, che garantisce la libertà di associazione: art. 18 p.p.Cost., nel quale si configurano, di solito come enti corporativi non riconosciuti (cfr. relazione 7 Maggio 1981 in Foro It.1981,11,400) – dove il termine non riconosciute indica solo che non vi è deposito di capitale sociale come nelle fondazioni - . Lecite, in linea di principio sono state sempre considerate anche quelle particolari, e per certi versi anomale, logge massoniche dette riservate o coperte nelle quali tradizionalmente ebbero a confluire persone interessate a non far conoscere all'esterno la loro militanza nella Massoneria e desiderose di sottrarsi alla frequentazione dei fratelli appartenenti ad altre Logge: il semplice riserbo mantenuto sui nominativi degli affiliati, difatti, non è mai stato ritenuto elemento di per sé sufficiente a conferire a detti enti quel carattere di segretezza che sarebbe stato suscettibile di renderli illeciti e vietati ai sensi dell'art.18, Cpv., Cost.”.
Occorre aggiungere che recentemente, con una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, l’Italia è stata condannata a risarcire un Magistrato che era stato censurato dal Consiglio Superiore della Magistratura perché appartenente alla Massoneria.
Va evidenziato che la sentenza della Grande Chambre, una sorta di Sezioni unite della Corte dei diritti dell’uomo, è particolarmente importante perché le pronunce della Corte di Strasburgo hanno efficacia erga omnes e quindi vincolanti. La Corte Costituzionale Italiana ha riconosciuto l’immediata operatività in Italia delle decisioni della Corte di Giustizia per garantire uniformità e certezza dei criteri applicativi del diritto comunitario (Corte Costituzionale, 19 aprile 1985, n. 113).
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