Dall’Art. 6 della Costituzione della Gran Loggia Tradizionale d’Italia:
I Delegati Magistrali sono nominati per un periodo di cinque anni dal Gran Maestro, che ha facoltà di revocarli, data la natura strettamente fiduciaria della nomina.
Essi lo rappresentano in ogni Regione o Distretto estero in cui siano presenti una o più Logge della Gran Loggia Tradizionale d’Italia, e nominano i rispettivi Segretari Magistrali.